ORDINAMENTO

  Lo Statuto dell’Ente negli articoli dal 5, 6, 7, 8, 15, 16 e 17 definisce la struttura degli Organi di Vertice.
 
ART. 5
L’ordinamento dell’Istituto è informato al principio della separazione tra funzione di indirizzo politico ed amministrativo e funzione di direzione, amministrazione e gestione.
Sono organi dell’Istituto:
1) il Presidente
2) il Consiglio di Amministrazione
3) il Collegio Sindacale 

Al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione competono esclusivamente le funzioni di indirizzo politico-amministrativo che si concretizza nella definizione degli obiettivi e dei programmi da realizzare, nell’adozione degli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e nella verifica della rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

 ART. 6
Il Presidente è nominato, su proposta dell’Assessore regionale per l’Agricoltura e per le Foreste previa deliberazione della Giunta di Governo Regionale, con decreto del Presidente della Regione Siciliana; dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Istituto e gli sono attribuite le seguenti competenze:
a) convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede, garantendone il regolare funzionamento e dirigendo la discussione e la votazione; formula l’ordine del giorno delle sedute; 
b) firma gli atti a rilevanza esterna attribuiti alla sua competenza, nonché gli atti di natura finanziaria;
c) cura l’osservanza dello statuto e ne promuove la riforma quando si rende necessario;
d) vigila sull’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione potendo formulare, a tal fine, direttive al Direttore dell’Istituto per assicurare il raggiungimento degli obiettivi preventivamente fissati in sede di programmazione;
e) cura i rapporti con le Autorità Tutorie e rappresenta l’ente in giudizio;
f) adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli alla ratifica dello stesso alla prima riunione successiva all’adozione dei provvedimenti;
g) adotta tutti quegli altri provvedimenti che gli sono attribuiti dalla normativa vigente;
h) esercita tutte le funzioni demandategli dalla legge e dallo statuto.
In caso di assenza o di impedimento le funzioni di Presidente sono esercitate dal Consigliere più anziano di età.

ART. 7
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo deliberante dell’Istituto ed ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica dell’attività dell’Istituto; allo stesso spetta deliberare sui seguenti compiti:
a) sulla definizione di obiettivi,priorità,piani,programmi e direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione;
b) sul programma annuale di attività dell’Istituto;
c) sul bilancio di previsione e sulle eventuali variazioni;
d) sul conto consuntivo;
e) sulla individuazione,sentito il Direttore dell’Istituto, delle risorse umane,materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale;
f) sui regolamenti per l’ordinamento interno, per l’organico e lo stato giuridico ed economico del personale e per l’amministrazione e la contabilità dell’Istituto;
g) sulla assunzione, nomina e licenziamento del personale dipendente nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento;
h) sul conferimento di procure e deleghe per affari particolari;
i) sulle modifiche del presente Statuto che dovranno essere approvate secondo le modalità previste della legislazione vigente;
l) sull’alienazione ed acquisto di beni mobili ed immobili;
m) sulla convenzione da stipulare con l’Istituto di credito per il servizio di cassa;
n) sulla stipula di contratti e convenzioni dettando le relative condizioni;
o) su tutti i provvedimenti demandati al consiglio di Amministrazione dalla legge, dallo statuto e dal regolamento e su tutti gli altri provvedimenti che il Presidente ritiene opportuno di sottoporre alla sua approvazione.

 ART. 8
Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto è  costituito con decreto del Presidente della Regione Siciliana, previa delibera di Giunta,su proposta dell’Assessore Regionale per l’Agricoltura e per le Foreste ed è composto da n° 5 membri:
a) dal Presidente,nominato ai sensi del precedente articolo 6,che lo presiede;
b) da un rappresentante dell’Assessorato Regionale per l’ Agricoltura e per le Foreste, designato dall’Assessore Regionale per l’Agricoltura e per le Foreste;
c) da un rappresentante di ciascuna  delle Università degli studi siciliane con esperienza decennale e competenze nel settore zootecnico ( Facoltà di Agraria di Palermo e Catania, Facoltà di Veterinaria di Messina) designato dall’Assessore Regionale all’Agricoltura e Foreste,su segnalazione di una terna di nominativi delle rispettive Università.
I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

 ART. 15
Il Collegio Sindacale  è nominato con decreto dell’Assessore regionale per l’Agricoltura e per le Foreste della Regione Siciliana ed è composto dal Presidente e da due componenti che devono essere iscritti all’albo dei Revisori Contabili.
I sindaci esercitano il loro mandato anche individualmente e possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Non possono essere nominati sindaci, e se nominati decadono dall’incarico, i parenti e gli affini sino al quarto grado dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto.
Le decisioni del Collegio vengono adottate a maggioranza.

 ART. 16
Il Collegio Sindacale ha il compito di:
a) controllare la gestione dell’Ente, a tal fine i sindaci hanno facoltà di effettuare accertamenti e richiedere notizie dell’andamento generale della Gestione e sui singoli atti della medesima
b) accertare la regolare tenuta della contabilità
c) esaminare i bilanci preventivi e le relative variazioni e i conti consuntivi, redigendo apposite relazioni
d) accertare, ogni trimestre, la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell’Istituto o da questo ricevuti in pegno, cauzione o custodia.

 ART. 17
I Componenti del Collegio Sindacale durano in carica cinque  anni e possono essere riconfermati.
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